Under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe, Ms Marija Pejčinović Burić
Under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe, Ms Marija Pejčinović Burić

Redazione

Sui rimedi per l’esecuzione delle sentenze della Corte EDU nell’ordinamento italiano: la nuova ipotesi di revocazione introdotta dalla riforma Cartabia.

L’esecuzione nell’ordinamento interno delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, che dichiarano la violazione, da parte dello Stato italiano, di uno dei diritti sanciti dalla CEDU, rappresenta una questione per molti versi ancora irrisolta.
Ai sensi all’art. 46 CEDU, le sentenze pronunciate dalla Corte europea sono obbligatorie, tuttavia, esse sono prive di forza esecutiva all’interno degli ordinamenti nazionali. Spetta, quindi, allo Stato soccombente eseguirle nel proprio ordinamento, scegliendo liberamente le misure a ciò deputate.
Sebbene l’Italia fosse parte della CEDU fin dal 1955 (legge di ratifica del 4 agosto 1955, n. 848), il legislatore italiano, solo nel 2006, adottò la L. n. 12/06, con cui attribuì al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di promuovere gli adempimenti necessari e conseguenti alle sentenze della Corte europea. A tale scopo, in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, venne istituito un apposito Dipartimento.
Tuttavia, un problema rilevante continuava a sussistere in relazione alle sentenze della Corte europea che dichiaravano la violazione dell’art. 6 CEDU nell’ambito di processi ormai definiti con sentenze passate in giudicato. Per un’effettiva esecuzione di tali sentenze, la riapertura del processo davanti ai giudici nazionali si palesava come unica soluzione possibile, data la necessità di rimuovere la lesione dei principi dell’equo processo in esse censurata.
A fronte dell’inerzia del legislatore, a partire dal 2007 (sent. Somogyi), la giurisprudenza di legittimità iniziò a mettere in discussione il principio del giudicato penale e, nel 2011, poi, si giunse all’introduzione del rimedio rappresentato dalla nuova ipotesi di revisione. Con la sentenza n. 113/2011, infatti, la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva, tra le ipotesi di revisione della sentenza o del decreto di condanna, la contrarietà di essi a una sentenza della Corte europea.
Nessun rimedio era stato invece introdotto in materia civile e amministrativa, volendo il legislatore privilegiare la tutela dei diritti acquisiti da terzi e la certezza del giudicato. Questa lacuna sembra essere stata colmata, sebbene entro certi limiti, con la recente riforma “Cartabia”.
Le leggi di riforma del processo civile e penale sono, infatti, intervenute sulla questione, attribuendo una più compiuta struttura agli strumenti giuridici per l’esecuzione delle sentenze della Corte europea nel nostro ordinamento. In materia penale, il nuovo art. 628 bis c.p.p., superando la cd. revisione europea, prevede ora che, nel caso in cui abbiano ottenuto una sentenza positiva della Corte europea, il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea.
Quanto all’ambito civile, finalmente, è stato introdotto, dall’art. 391 quater c.p.c., il rimedio rappresentato da una specifica ipotesi di revocazione della sentenza passata in giudicato contraria alla CEDU. Tuttavia, tale articolo pone non pochi dubbi interpretativi.
È utile ricordare che l’introduzione di una simile ipotesi di revocazione era stata presa in considerazione dalla Corte Costituzionale, con le sentenze n. 123 del 26 maggio 2017 e n. 93 del 27 aprile 2018. In tali pronunce, la Consulta, però, aveva ritenuto di non intervenire direttamente in senso additivo sugli artt. 395 e 396 c.p.c., come invece aveva fatto, nel 2011, in relazione alla revisione penale, e aveva omesso di individuare i confini applicativi del rimedio.
Per come enunciato ora dall’art. 391 quater c.p.c, sembra che detti confini sia stati concepiti dal legislatore in maniera piuttosto ristretta. Innanzitutto, il citato articolo richiede due condizioni cumulative per la sua applicazione, e cioè che la violazione accertata dalla Corte europea abbia pregiudicato un “diritto di stato della persona” e che l’equo indennizzo eventualmente accordato dalla Corte europea ai sensi dell’articolo 41 CEDU non sia idoneo a compensare le conseguenze della violazione.
Ebbene, quanto alla prima condizione, si deve rilevare la poca chiarezza della locuzione “diritto di stato della persona”, vista l’assenza dell’indicazione dello “stato” al quale si riferisce. Alcuni riconducono tale nozione ai diritti della personalità, altri ai diritti derivanti dai rapporti familiari.
A ben vedere, si potrebbe interpretare la nozione di “stato della persona” riferendola allo status del singolo nei confronti del potere pubblico, in base ad una logica di contrapposizione individuo/Stato, o, ancor più estensivamente, come l’insieme di tutte quelle situazioni giuridiche che fanno capo alla persona fisica o alla persona giuridica.
In secondo luogo, va osservato che, alla luce della seconda condizione richiesta per la sua applicazione, tale ipotesi di revocazione sembra essere stata concepita come un rimedio residuale, che può trovare spazio solo quando l’indennizzo disposto dalla Corte europea non sia sufficiente ad assicurare una effettiva restitutio in integrum.
Ancora, l’art. 391 quater c.p.c. precisa che l’accoglimento della revocazione non può pregiudicare i diritti eventualmente acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea. Così facendo, la disposizione in parola pone un limite stringente all’esperibilità della revocazione in tutti quei casi in cui un terzo abbia acquistato un diritto direttamente in forza della decisione ingiusta, anche alla luce del fatto che nel giudizio davanti la Corte europea non vi è la partecipazione necessaria dei terzi interessati – tant’è che il ricorso non lo si notifica o comunica a questi – essendo ammessa, per essi, solo la possibilità di richiedere al presidente della Corte di intervenire nel processo.
Alla luce di ciò, sarà quindi necessario attendere le prime applicazioni di tale articolo per vedere come la giurisprudenza ne interpreta il contenuto e per comprendere la reale portata innovativa di esso.