Under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe, Ms Marija Pejčinović Burić
Under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe, Ms Marija Pejčinović Burić

Redazione

L’uso dei dati del sistema GPS installato sull’auto aziendale di un rappresentante medico come motivo del suo licenziamento non viola necessariamente la Convenzione

La Corte EDU, con la sentenza n. 26968 del 13.12.2022, ha affermato che il licenziamento basato sulle risultanze di un sistema di geolocalizzazione, cd. GPS, posto sull’auto aziendale è legittimo se l’ingerenza nella vita privata del lavoratore dipendente è limitata e proporzionale.
Nello specifico, il caso riguardava il licenziamento di un rappresentante medico, sulla base di dati ottenuti da un sistema di geolocalizzazione installato sull’autovettura, messa a disposizione dal proprio datore di lavoro, per motivi inerenti la propria attività lavorativa: il ricorrente invocava la violazione dell’Articolo 8 della Convenzione (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell’Articolo 6 § 1 (Diritto ad un equo processo).
Secondo i Giudici di Strasburgo, l’installazione di dispositivi di tracciamento satellitare può costituire uno strumento atto ad incidere sul diritto al rispetto della vita privata, così come sancito dall’art. 8 della Convenzione. Per il suo lecito utilizzo è, tuttavia, necessario che il datore di lavoro informi preventivamente e compiutamente i propri dipendenti sul motivo dell’installazione del GPS nonché sulle conseguenze disciplinari in caso di condotte illecite dagli stessi poste in essere. In ossequio, sempre, a quanto sancito dalla innanzi detta sentenza, il datore di lavoro sarebbe legittimato all’utilizzo di tale sistema solo se la raccolta dei dati di geolocalizzazione risulti essere limitata e proporzionale allo scopo perseguito.
In ordine a ciò, sussistendo tali condizioni di legittimità, la CEDU non ha ritenuto configurata alcuna violazione delle norme convenzionali, né con riferimento all’utilizzabilità in giudizio della raccolta dei dati ai fini probatori né con riferimento alla liceità della raccolta degli stessi.

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