Under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe, Ms Marija Pejčinović Burić
Under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe, Ms Marija Pejčinović Burić

Redazione

Sentenza Jessica Marchi c. Italia del 27 maggio 2021

La Corte europea, con la sentenza J. Marchi c. Italia, ha dichiarato la  violazione del diritto al rispetto della vita privata a causa della revoca della decisione di affidamento del minore e all’impossibilità di partecipare al procedimento. 

Nello specifico, la ricorrente sosteneva di essersi trovata nell’impossibilità di proporre opposizione avverso la decisione del Tribunale per i Minorenni che revocava l’affidamento «a rischio giuridico» di adozione del minore da lei provvisoriamente accolto per un anno.

l diritto interno pertinente nel caso di specie è descritto in parte nelle sentenze Zhou c. Italia (n. 33773/11, §§ 24-26, 21 gennaio 2014), e Paradiso e Campanelli c. Italia [GC] (n. 25358/12, §§ 57-69, 24 gennaio 2017).

Lo stesso Consiglio d’Europa, con la Raccomandazione Rec(2005)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa ai diritti dei minori che vivono in istituto (adottata il 16 marzo 2005) enuncia i principi guida generali che si applicano quando un minore è collocato al di fuori della sua famiglia, in particolare in un istituto. In virtù di tale raccomandazione, il collocamento del minore è giustificato soltanto se il suo mantenimento nell’ambiente familiare lo espone a un pericolo. Questo strumento stabilisce norme di qualità che si applicano agli istituti, come il fatto di «scegliere un luogo di accoglienza, qualora la situazione lo consenta, situato in prossimità dell’ambiente del minore, organizzato in modo da permettere l’esercizio delle responsabilità genitoriali e il mantenimento di contatti regolari tra i genitori e il minore» e di «disporre di piccole unità di vita di tipo familiare»

La sentenza è consultabile al seguente link.